amministratore Condominio:

Non mi hai scelto, ma io ti amministro lo stesso

Sancito l'obbligo della nomina dell'amministratore dall' art 1129 c.c., il Tribunale, competente per territorio, provveda alla nomina, su ricorso di uno o più condomini, di un amministatore giudiziarioin caso d'inerzia dell'assemblea o qualora vi siano sospetti di gravi irregolarità commesse dall'amministratore in carica.
La norma di per sè delinea una situazione piuttosto pacata nella quale,per indolenza o disaccordo, il condominio non arrivi a pronunciarsi con lal mggioranza qualificata stabilita dall'art. 1136c.c, ovvero la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
L'amministratore di condominio nominato dall'autorità giudiziaria riveste le medesime funzioni previste dall'art. 1130 c.c. nonchè quelle conferitegli dal Tribunale nell'ambito dell'amministrazione della cosa comune.
Un aspetto differente consiste nel ricorso di un qualsiasi partecipante all'autorità giudiziaria "se non si prendono i provvedimenti necessari per amministrare la cosa comune, o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non è eseguita" ( art. 1105 c.c.). la norma prevede quindi che il giudice disponga l'esecuzione di un atto di primaria e fondamentale importanzaper la gestione della cosa comune, e ch eegli provveda -soltanto se ne ravvisi la necessità - non soltanto all'esecuzione diretta ( provvedimento diretto) ma anche alla nomina di un amministratore ( provvidimento indirento).Può così delinearsi "l'amministratore di condominio ad acta", cioè un soggetto ricevente dal tribunmale un apposito mandato, con l'incarico limitato all'oggetto.